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LEGGE 12 aprile 1991, n. 131

Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze.

note: Entrata in vigore della legge: 4/5/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-5-1991 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni".
2. Gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano conseguito la relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il periodo di tempo previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 273 del 1968, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono ottenere la nomina a tenente dei rispettivi Corpi, con anzianità successiva al conseguimento dell'abilitazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 273/1968 reca: "Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze".
- Il testo degli articoli 11 e 8, secondo comma, della legge n. 273/1968, è il seguente:
"Art. 11. - Gli aspiranti ufficiali possono essere allontanati di autorità dai corsi per gravi ragioni disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi.
In tali casi gli aspiranti vengono dimessi dai corsi, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o chi esercita la patria potestà su di loro, devono inoltre rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.
Le disposizioni contenute nel precedente secondo comma si applicano anche agli aspiranti ufficiali che non conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale nei limiti di tempo previsti, tenuto conto anche della eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa.
Coloro che, conseguita l'abilitazione, non assumono l'obbligo di rimanere in serviio quale ufficiale in servizio permanente per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente, sono tenuti a prestar servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi.
Nell'eventualità che gli aspiranti ufficiali vengano allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute, perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso considerato la posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze".
"Art. 8.
(Omissis).
Il Ministro per la difesa ha la facoltà di concedere, in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'accademia, una prororga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di anni otto per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia e di anni sei per gli iscritti alle facoltà di farmacia o di veterinaria".