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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 novembre 1990, n. 457

Regolamento per il passaggio di categoria a seguito dell'espletamento di mansioni superiori nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/5/1991
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-5-1991

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 5/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie professionali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1983, concernente la disciplina dei concorsi interni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2› supplemento al Bollettino ufficiale n. 22/1983;
Visto l'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, che prevede il passaggio di categoria per mansioni superiori in favore del personale appartenente ad alcune qualifiche funzionali;
Ritenuto di stabilire le norme di attuazione del suddetto art. 2 della legge n. 355/1989, come prescritto dal comma 10 dello stesso articolo;
Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
Sentito il consiglio di amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni per titoli professionali per l'accesso alle qualifiche funzionali di operatore specializzato d'esercizio, di revisore e di revisore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti in favore del personale che fino al 31 dicembre 1986, ed almeno per un anno effettivo anche se non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie delle predette qualifiche, sono disciplinati secondo i seguenti criteri:
a) Concorso interno per l'accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio (V categoria):
1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali per i posti disponibili da conferire in ciascuna sede; la partecipazione è consentita per uno solo dei predetti concorsi zonali.
2) Personale ammesso: personale di IV categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) ed abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio; lo svolgimento delle suddette mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.
3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; licenza della scuola dell'obbligo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.
4) Titoli professionali valutabili:
4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;
4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;
4.3) titolo di studio;
4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;
4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);
4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;
4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età;
5) commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.
5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
membri:
tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
segretario aggiunto: un funzionario della
A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.
5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.
b) Concorso interno per l'accesso alla qualifica di revisore (VI categoria).
1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali da conferire per i posti disponibili in ciascuna sede.
La partecipazione è consentita soltanto per uno solo dei suddetti concorsi zonali.
2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'A.S.S.T. e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) e abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore; lo svolgimento delle suddette mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.
3) Titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.
4) Titoli professionali valutabili:
4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;
4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;
4.3) titolo di studio;
4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;
4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);
4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;
4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età.
5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.
5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
membri:
tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
segretario aggiunto: un funzionario della
A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.
5.2.) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.
c) Concorso interno per l'accesso alla qualifica di revisore tecnico (VI categoria).
1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali per i posti disponibili da conferire in ciascuna sede.
La partecipazione è consentita soltanto per uno solo dei predetti concorsi zonali.
2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'A.S.S.T. e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) e abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore tecnico; lo svolgimento delle mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione.
3) Titolo di studio: diploma di maturità scientifica o di maturità tecnica industriale con specializzazione in informatica, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare o telecomunicazioni ovvero di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche. Per i candidati già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sufficiente il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, integrato, ai sensi dell'art. 31 della medesima legge n. 101/1979, dalla speciale abilitazione rilasciata dall'A.S.S.T. o dall'Amministrazione p.t. a seguito di apposito corso.
4) Titoli professionali valutabili:
4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;
4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni;
4.3) titolo di studio;
4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986;
4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);
4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio;
4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età.
5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado.
5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
membri:
tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione.
segretario aggiunto: un funzionario della
A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;
5.2) la scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.
6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalità di svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di stu- dio, previsto dall'art. 31, primo comma, lettera c), della legge 3 aprile 1979, n. 101.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:
"Art. 2 (Passaggi di categoria per mansioni superiori).
- 1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonché, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, può partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.
2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.
3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, è consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a più concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.
5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.
6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.
7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.
8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.
9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.
10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
11. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101, recante disposizioni circa il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero p.t. ed il relativo trattamento economico:
"Art. 15 (Ritardi nella progressione economica e giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonché dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.
Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni".
- Si riporta l'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:
"Art. 13 (Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore). - 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.
3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.
4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.
5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.
6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.
7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto già erogato per stipendio ed indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.
8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalità di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge".
- Si riporta l'art. 31 della già citata legge 3 aprile 1979, n. 101:
"Art. 31 (Titoli di studio). - Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per 'titolo di stu- dio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienzà, rispettivamente:
a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III;
b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV;
c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi.
Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico.
Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere è sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare".