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LEGGE 10 aprile 1991, n. 129

Ordinamento della professione di enologo.

note: Entrata in vigore della legge: 2/5/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2005)
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Testo in vigore dal:  2-5-1991 al: 4-2-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Titolo di enologo
1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo.
2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta.
3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui al comma 3 è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) un rappresentante del Ministero della sanità;
e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentantiva a livello nazionale.
5. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 341/1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990, reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari".