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LEGGE 28 marzo 1991, n. 113

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

note: Entrata in vigore della legge: 23/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  23-4-1991 al: 3-2-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nell'intento di favorire la diffussione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a:
a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;
b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia;
c) incentivare, mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire;
d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.
2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.
4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:
"1. Il Ministro:
a)-c) (omissis);
d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;".