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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 dicembre 1990, n. 455

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, in materia di fascicolo personale e di stato matricolare.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/4/1991
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  3-4-1991

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente, tra l'altro, disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 9 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia ed a stabilirne le relative modalità;
Visto in particolare l'art. 55 del citato testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto in particolare l'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Considerata la necessità di provvedere all'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 9 della legge n. 355 del 1989;
Considerata, altresì, la connessa opportunità di disciplinare le modalità di notiziazione anche di quegli atti rilevanti per la carriera dell'impiegato che non costituiscono il fascicolo personale;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3 e comma 4 della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM56214/4131DL/CR del 5 dicembre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Devono essere comunicati all'impiegato, mediante semplice informazione scritta contenente gli estremi del provvedimento adottato:
a) gli atti relativi a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed, in genere, ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;
b) gli atti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'amministrazione;
c) i provvedimenti di nomina in commissioni esaminatrici;
d) i provvedimenti di incarico di docente od istruttore e di altri incarichi speciali.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, dell'art. 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686:
"Art. 9 legge n. 355/1989 (Fascicolo personale e stato matricolare). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fasciolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalità".
"Art. 55 D.P.R. n. 3/1957 (Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità). - Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale dell'amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.
Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.
Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. Deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
Ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel proprio Bollettino ufficiale.
Il ruolo di anzianità è diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente decreto, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 152.
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del Bollettino ufficiale nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al quinto comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità".
"Art. 24 D.P.R. n. 686/1957 (Fascicolo personale e stato matricolare). - Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere:
1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;
3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;
4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;
5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità con tratte per causa di servizio;
6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del teto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazionee verso i terzi, previsti dal capo II del titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;
9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Le singole amministrazioni stabiliscono le modalità per la tenuta dei fascicoli personali.
Nel Bollettino ufficiale di ciascuna amministrazione, da pubblicarsi mensilmente, va data notizia almeno degli atti di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 9 con l'indicazione degli estremi delle disposizioni in base alle quali gli atti stessi sono stati adottati.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1958".