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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 gennaio 1991, n. 77

Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa di stazionamento per la navigazione da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/3/1991
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  28-3-1991

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;
Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1989, n. 164) con il quale sono state emanate norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/1989 sino al 31 dicembre 1989 ed il successivo decreto di proroga del 15 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1989, n. 299) da ultimo prorogato con decreto ministeriale 20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244);
Considerato che occorre stabilire le modalità definitive di riscossione della anzidetta tassa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 25 del 9 gennaio 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1976, n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati.
2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilità di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui al precedente comma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 171/1989, è il seguente:
"Art. 17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.
2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976 si veda nelle note alle premesse.