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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1990, n. 453

Regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrattori.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/3/1991
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  28-3-1991

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;
Visto l'art. 130 del citato decreto, che stabilisce l'obbligo di munire gli idroestrattori di freno adatto ed efficace;
Considerata la funzione del freno nelle particolari condizioni di funzionamento e di impiego degli idroestrattori nell'industria degli esplosivi;
Valutate, in relazione alle condizioni di vincolo, le esigenze di contenere comunque vibrazioni e/o oscillazioni causate da eventuali squilibri di carico;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Visto il parere del Consiglio di Stato, acquisito ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per gli idroestrattori a funzionamento continuo del tipo a spinta a carcassa chiusa con carico e scarico a flusso continuo, impiegati nell'industria degli esplosivi, il dispositivo di frenatura di cui all'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, può essere sostituito con un sistema automatico di rilevamento di squilibrio rispondente ai seguenti requisiti:
a) che sia posizionato, tarato e collaudato con certificazione delle prove, da un tecnico della ditta costruttrice della macchina o da un tecnico abilitato;
b) che sia costruito a regola d'arte, con protezione contro il semplice guasto;
c) che sia in grado di intervenire sulle funzioni della macchina:
1) interrompendo istantaneamente l'alimentazione del prodotto;
2) disattivando istantaneamente il circuito di alimentazione del motore della girante;
3) provvedendo affinchè l'azione di spinta per lo scarico del prodotto sia mantenuta almeno sino all'arresto della girante;
d) che non sia autoreinseribile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 1990

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 1990 Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1991

Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 197

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi e sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".
- L'art. 130 del medesimo D.P.R. n. 547/55 dispone: "Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del paniere".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.