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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1990, n. 451

Approvazione del regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal:  14-3-1991 al: 31-12-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 4 ottobre 1988, n. 436, concernente norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ed in particolare l'art. 2 che, non esaurendo la relativa potestà regolamentare contemplata dall'art. 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, prevede l'emanazione di un regolamento speciale a carattere interforze per la disciplina dei servizi di commissariato delle Forze armate;
Considerata anche la necessità di ridisciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, avuto riguardo alle materie del Commissariato militare;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1991;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È approvato l'annesso regolamento speciale, vistato dal Ministro proponente e composto di 133 articoli, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROGNONI, Ministro della difesa

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 8

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'intero art. 2 del D.P.R. n. 1076/1976:
"Art. 2. - Le norme del presente regolamento:
a) si applicano agli enti, ai distaccamenti e ai reparti dell'Esercito, della Marina e dall'Aeronautica, nonché a quelli a carattere interforze;
b) sostituiscono quelle contenute:
- nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;
- nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle navi della Marina approvato con regio decreto 27 dicembre 1925, n. 2565, e successive modificazioni;
- nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni.
I regolamenti di cui alla lettera b) del precedente comma, riguardanti l'Esercito e la Marina tuttavia, continuano ad avere vigore per le materie non disciplinate dal presente regolamento e nei casi espressamente richiamati.
Per l'Areonautica le norme del presente regolamento sostituiscono integralmente quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882.
Le disposizioni dei regolamenti dell'Esercito e della Marina che rimangono in vigore sono contenute:
Per l'Esercito:
- nel libro secondo (reggimenti) art. 156, titolo terzo, riguardante le spese generali;
- nel libro terzo (disposizioni speciali per taluni comandi, corpi ed uffici) art. 437 e seguenti, titolo primo, riflettenti lo stato maggiore Esercito ed i Comandi militari territoriali; art. 665 e seguenti, titolo settimo, riguardanti l'Istituto chimico farmaceutico militare, articoli 730 e seguenti, titolo nono, concernenti le direzioni di commissariato ed i relativi servizi, per i quali, in attesa del regolamento speciale a carattere interforze, continuano ad avere vigore anche le istruzioni suddivise nei libri I, II, III e IV appropriati, rispettivamente, con decreti ministeriali in data 20 ottobre 1940, 20 maggio 1940, 30 aprile 1933 e 15 dicembre 1940; articoli 787 e seguenti, titolo decimo, attinenti alla gestione dell'Istituto geografico militare; articoli 805 e seguenti, titolo undicesimo, riflettenti l'ufficio d'amministrazione personale militari vari.
Per la Marina:
- nel titolo terzo (servizio amministrativo e contabile dei depositi, distaccamenti ecc.): art. 31, titoli provvisori di pagamento; art. 32, norme speciali per i posti semaforici e le stazioni R.T. o di vedetta; art. 34, fondi alle capitanerie o alle stazioni semarofiche e radiotelegrafiche eventuali;
- nel titolo quarto (amministrazione e contabilità degli uomini del C.E.M.M. a terra e a bordo): art. 62, amministrazione degli uomini in posizione speciale; art. 72, conteggio e certificazione degli assegni; art. 73, assegno normale miglioramento vitto ed assegno per aumento speciale dell'ordinario nelle ricorrenze solenni; art. 74 amministrazione dell'assegno per miglioramento vitto; art. 76, documentazione dei fogli assegni; art. 91, contabilità dei debiti degli uomini in servizio;
- nel titolo quinto (servizio amministrativo e contabile delle navi): art. 110, effetti attivi di cassa, art. 118, stipendio degli impiegati imbarcati; art. 119, mercede e soprassoldi agli operai imbarcati; art. 120, macchinisti di garanzia e piloti pratici; art. 172, servizio del vestiario, variazioni nelle tariffe;
- nel titolo sesto (dei conti e del controllo); art. 191, invio delle note di reintegrazione del fondo scorta;
- nel titolo settimo (dei moduli regolamentari): art. 209 dei moduli e registri, loro modificazione".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 1482/1965:
"Art. 3. - Il regolamento unificato per l'attuazione del presente decreto sarà emanato entro il 31 dicembre 1966, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla compentenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo sopraindicato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".