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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 luglio 1990, n. 449

Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2000)
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Testo in vigore dal:  14-8-1991 al: 31-12-2000
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IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Visti gli articoli 74 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, i quali prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle documentazioni relative, rispettivamene, alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti ed alla sorveglianza medica dei lavoratori addetti ad attività che espongono al rischio di tali radiazioni, e approvati i modelli delle documentazioni medesime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 di attuazione della direttiva CEE n. 80/81 relativa alle unità di misura;
Considerata l'opportunità di determinare uniformi modalità di tenuta delle documentazioni suddette e di approvare i modelli delle stesse;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989, n. 117/89;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1990, n. 21517/RD-1;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I documenti relativi alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono conservati, di regola, presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro ovvero presso l'esperto qualificato, o presso l'istituto autorizzato, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in caso di constatata difficoltà nell'esercizio di vigilanza, può determinare un luogo di conservazione più idoneo.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificata dai D.P.R. n. 1704/1965 e n. 519/1975, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", prevede all'art. 14:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonché all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.
Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità e la periodicità dei controlli di cui al comma precedente nonché le penalità da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente, le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno".
- Il D.P.R. n. 185/1964 reca: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare". Si trascrive il testo dei relativi articoli 74 e 81:
"Art. 74 (Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione). - Il datore di lavoro deve provvedere affinchè l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e conservi i seguenti documenti:
a) un registro sul quale devono essere annotate le valutazioni delle irradiazioni e le contaminazioni radioattive di cui al n. 3), lettere a), b) e c) dell'art. 72;
b) i verbali dei provvedimenti di intervento adottati;
c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali.
Le schede personali devono essere conservate, a cura del datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.
In caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale del lavoro che provvede alla loro conservazione fino al compimento del periodo previsto dal comma precedente.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse".
"Art. 81 (Documento sanitario personale). - I datori di lavoro devono provvedere a che il medico autorizzato istituisca, tenga aggiornato e conservi un documento sanitario personale sul quale devono essere registrati per ogni lavoratore dipendente:
a) i dati raccolti nella visita medica preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa del lavoratore, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi di radiazioni assorbite dal lavoratore, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato responsabile della sorveglianza fisica della protezione.
Il documento sanitario personale, di cui al comma precedente, deve essere conservato per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.
Nel caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei termini di cui al comma precedente, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il medico autorizzato deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale del lavoro. Detti documenti devono essere conservati fino al compimento del periodo previsto al comma precedente.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il D.P.R. 12 agosto 1982 di recepimento della direttiva CEE n. 80/1981 prevede nella tabella allegata di cui al punto 1.2.3 - Unità Derivate Si - che hanno nomi e simboli speciali: (omissis):
Attività (irraggiamento ionizzante) ... becquerel Bq
Dose assorbita, energia massica im-
partita, kerma, indice di dose
assorbita .............................. gray Gy J.Kg1
Equivalente di dose .................... sievert Sv J.Kg1
Note all'art. 1:
- Per l'art. 74 del D.P.R. n. 185/1964 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 83 del medesimo D.P.R. n. 185/1964 è il seguente:
"Art. 83 (Istituti autorizzati). - I datori di lavoro possono chiedere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di essere autorizzati ad affidare l'incarico dell'esecuzione della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni o ad istituti previamente autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che risultino idoneamente attrezzati per il disimpegno del servizio e che diano affidamento di eseguirlo con diligenza e competenza. L'Ispettorato del lavoro decide sulla richiesta, sentito il medico provinciale.
I datori di lavoro devono dare conferma del conferito incarico all'Ispettorato del lavoro.
Gli esperti qualificati e i medici autorizzati adibiti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni o dagli istituti autorizzati devono essere iscritti negli elenchi di cui agli articoli 71 e 76, e devono uniformarsi, nell'espletamento del loro servizio, alle norme del presente Capo ed incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 84.
L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e gli istituti autorizzati devono comunicare all'Ispettorato del lavoro e al medico provinciale le generalità degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può revocare l'autorizzazione concessa ai predetti istituti ove accerti che siano venuti meno taluni dei requisiti previsti dal primo comma".