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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 luglio 1990, n. 442

Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/1/1991
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-1-1991

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che prevede l'attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale del riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visti gli articoli 344 e 345 del citato decreto della Presidenza della Repubblica n. 547/1955 che vietano l'esecuzione di lavori su elementi in tensione quando essa superi 1.000 Volt e la subordinano, per valori inferiori, a determinate modalità;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta l'efficacia di un nuovo sistema di sicurezza per l'esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici a tensione nominale maggiore di 30.000 Volts;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAGL 1/1.1.4/31890 s.f. 4 in data 24 maggio 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini della deroga di cui al comma 3 dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è riconosciuta l'efficacia del sistema di sicurezza per lavori sotto tensione, effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, descritto nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 395, ultimo comma del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".
- Gli articoli 344 e 345 del predetto D.P.R. n. 547/1955 così dispongono:
"Art. 344. - È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volts verso terra, se alternata, o a 50 Volts verso terra, se continua. Può derogarsi da suddetto divieto per tensioni non superiori a 1.000 Volts, purché:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori.
Art. 345. - È vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente senza avere prima:
a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione 'lavori in corso, non effettuare manovrè;
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.