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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1991, n. 27

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/1/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102 (in G.U. 29/03/1991, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1998)
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Testo in vigore dal:  28-1-1991 al: 30-6-1998
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IL PRESIDEBTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazie e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (a), ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.