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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
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vigente al 07/10/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                (Finalita' ed ambito di applicazione) 
 
  1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e  di  migliorare  le  condizioni  di
compatibilita' ambientale dell'utilizzo  dell'energia  a  parita'  di
servizio reso e di qualita' della vita, le norme del presente  titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo  con  la  politica  energetica
della Comunita' economica europea, l'uso razionale  dell'energia,  il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e  nell'utilizzo
di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia,  la
riduzione dei consumi specifici di energia nei  processi  produttivi,
una piu'  rapida  sostituzione  degli  impianti  in  particolare  nei
settori a piu' elevata intensita'  energetica,  anche  attraverso  il
coordinamento  tra  le  fasi  di  ricerca  applicata,   di   sviluppo
dimostrativo e di produzione industriale. 
  2. La politica di uso razionale dell'energia  e  di  uso  razionale
delle materie prime energetiche  definisce  un  complesso  di  azioni
organiche dirette alla promozione del risparmio  energetico,  all'uso
appropriato  delle  fonti  di  energia,   anche   convenzionali,   al
miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano  o  trasformano
energia, allo sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia,  alla
sostituzione delle materie prime energetiche di importazione. 
  3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti  rinnovabili
di energia ((. . .)) : il sole, il  vento,  l'energia  idraulica,  le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei
rifiuti organici ((.  .  .))  o  di  prodotti  vegetali.  ((  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27  DICEMBRE  2006,  N.  296  )).  Per  i  rifiuti
organici ed inorganici  resta  ferma  la  vigente  disciplina  ed  in
particolare la normativa di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987,  n.  361,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.  441,  e  al
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 
  4. L'utilizzazione delle fonti di energia di  cui  al  comma  3  e'
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e  le  opere
relative  sono  equiparate  alle  opere  dichiarate  indifferibili  e
urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.