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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1990, n. 382

Regolamento recante approvazione del modello di bilancio e degli allegati che i concessionari privati e la concessionaria pubblica, nonchè i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono tenuti a presentare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  2-1-1991 al: 22-12-1996
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IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visti gli articoli 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Sentito il Garante del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio del Ministri effettuata il 21 novembre 1990 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1


1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i concessionari privati di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, devono presentare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria il proprio bilancio redatto secondo il modello di cui agli allegati A, B, C e D.
2. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite dell'impresa titolare della concessione o dell'autorizzazione.
3. Al bilancio devono essere allegati:
i modelli 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2, 2a, 2b, 2c e 2d contenenti i dati relativi ai programmi trasmessi;
i modelli 3a, 3b, 3c e 3d relativi alla pubblicità trasmessa;
i modelli 4a, 4b e 4c contenenti l'elenco nominativo dei finanziatori, sottoscrittori e datori di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari;
la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale;
i documenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2424 del codice civile.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975, recante nuove norme in materia di difussione radiofonica e televisiva: "Art.
38. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione, via etere, nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi, irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazione nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto". Note alle premesse: - Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente: "Art. 14. (Bilanci dei concessionari). - 1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante. 2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali, sono altresì i dati alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati ai finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1. 3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonché i concessionari in ambito locale che realizzino ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato. 4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile. Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora sia abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia; c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). 2. Gli atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzati più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore delle comunicazioni di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessvi. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità da canone, o altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva, che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo oggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile, o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge. 7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità delle norme di cui al presente comma sono nulli. 8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. 10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. 11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 13. I film vietati ai minori di quattordici anni non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, nel caso di opere cinematografiche, coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno. 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione, il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo. 16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con un decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 16 della già citata legge n. 223/1990 è il seguente: "Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodifussione sonora e televisiva privata). - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata per l'installazione dei relativi impianti. 2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'art. 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8, e 9. 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clasuole di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947; n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero, compreso tra le ore 7 e le ore 21. Nono sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36. 6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodifussione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitale o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati non inferiore a 3 miliardi di lire, se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora. 8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a: a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; b) enti di cui all'art. 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità Economica Europea che prestino cauzione, non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità Economica Europea ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata eslusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b), e c), del comma 8. Gli obblighi nazionali sono per essi ridotti ad un terzo.
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2. 11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica o nazionale, ed istituti di credito. 13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. 15.
Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 e 10-bis 10-quater, e 10-quinquies, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili. 17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi ch tengano conto della potenzialità della qualità della programmazione previste e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità di programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo, peri soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni commitate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabilite le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione. 18 È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale. 19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi. 21. La concessione prevista nel presente capo si estingue: a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; b) per rinuncia del concessionario; c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, o nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua; d) per dichiarazione di fallimento. 22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione. 23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo". - Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 si veda in nota al titolo. - L'ultimo comma dell'art. 2424 del codice civile aggiunto dall'art. 10 della legge 7 giugno n. 216, prevede che "In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate".