stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 novembre 1990, n. 373

Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/12/1990
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-12-1990

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale;
Visti gli articoli 92, 93 e 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 26 gennaio 1987 (87/167/CEE), concernente gli aiuti alla costruzione navale;
Viste le decisioni notificate rispettivamente con nota del 12 maggio 1989 n. SG(89)D/6015 e lettera del 6 luglio 1990 n. SG(90)D/24114, con le quali la Commissione delle Comunità economiche europee ha formulato le proprie osservazioni ed ha autorizzato, a talune condizioni, il regime di aiuti disposto dalla legge sopraspecificata;
Ritenuto necessario emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'art. 13, comma 4, e dell'art. 36 della legge 14 giugno 1989, n. 234, disposizioni applicative ed attuative che assicurino il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie ed in particolare della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 e delle decisioni della Commissione di cui alle note surrichiamate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 1256 dell'8 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e campo di applicazione
1. Quando nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.
2. Salvo quanto espressamente previsto nell'art. 26, quando nel presente regolamento si cita il termine "tonnellata di stazza lorda" senza altra indicazione ci si riferisce alla tonnellata di stazza lorda internazionale.
3. Ai fini del presente regolamento per nave mercantile si intende qualunque mezzo nautico idoneo alla navigazione marittima a scopo commerciale e/o industriale non ricompreso tra le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge; tale idoneità viene valutata secondo criteri di normalità della destinazione in base alla corrispondenza tra le caratteristiche strutturali della nave e l'attitudine allo svolgimento dei relativi servizi.
4. I lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge, unitariamente indicati ai fini del presente regolamento come lavori di "trasformazione navale", rientrano nel campo di applicazione della legge stessa, quale che sia la denominazione attribuita alle opere effettuate, semprechè comportino le modifiche radicali ivi indicate e siano relativi ad unità di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate.
5. I mezzi nautici di cui all'art. 1, comma 5, della legge rientrano nel campo di applicazione della stessa, a condizione che si tratti di galleggianti mobili suscettibili di essere iscritti nei registri di cui all'art. 146, comma 2, del codice della navigazione, per i quali sia prevista una destinazione di carattere mercantile, come definita nel terzo comma del presente articolo. Sono escluse in ogni caso le piattaforme di trivellazione, nonché qualsivoglia struttura ed installazione destinata ad essere fissata in permanenza sul fondo del mare o alla terraferma e le strutture galleggianti per lavori in mare che non siano dotate di proprio apparato propulsivo.
6. Sono escluse dal campo applicativo della legge le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.
7. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge, i contenitori non si considerano compresi tra le pertinenze delle navi o delle altre costruzioni di cui all'art. 1 della legge stessa; ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui all'art. 9 della legge e di cui all'art. 23 del presente regolamento, si considerano comprese tra le pertinenze delle sole navi portacontenitori due mute di contenitori.
8. Le iniziative di cui all'art. 8, comma 6, della legge non sono ammesse al contributo di cui all'art. 2 della legge stessa, in conformità della decisione della Commissione delle Comunità europee notificata al Governo italiano con lettera SG(89)D/2375 del 21 febbraio 1989, nonché della decisione notificata con lettera SG(90)D/24114 del 6 luglio 1990, fatti salvi i casi particolari per i quali la Commissione stessa abbia dato preventivamente autorizzazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 234/1989 reca: "Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale".
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 7, l'intero art. 13 nonché l'art. 36 della legge n. 234/1989:
"Art. 7, commi 1 e 2. - 1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a L. 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformità della convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958".
"Art. 13. - 1. Alle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale che nell'arco di tempo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, utilizzando almeno parzialmente maestranze e fattori produttivi, attuino progetti di riconversione industriale con riferimento ad attività riguardanti la pesca, la nautica da diporto, il turismo, approdi per il traffico di cabotaggio o approdi specializzati, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, esplorazioni marine per lo sfruttamento di risorse minerarie e alimentari, analisi di fattori climatici e geologici, costruzioni di nuove strumentazioni dirette alla prevenzione e alla tutela ambientale del mare, volti a migliorare l'efficienza operativa dei traffici e/o del sistema industriale nazionale, semprechè dalla riconversione derivi una riduzione effettiva ed irreversibile di capacità produttiva del settore della costruzione, riparazione navale e demolizione, possono essere concessi dal Ministro della marina mercantile contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per:
a) servizi di consulenza per i lavoratori, inclusi i versamenti effettuati per la creazione di cooperative di lavoro e di piccole imprese;
b) riqualificazione professionale dei lavoratori;
c) investimenti relativi alla creazione, allo sviluppo e all'adeguamento delle nuove attività economiche nei settori di cui al primo periodo del presente comma;
d) creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese;
e) promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi.
2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 70 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno.
3. Il contributo è concesso sulla base di piani definiti a livello aziendale o interaziendale che devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del comitato di cui all'art. 23.
4. Le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
"Art. 36. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonché i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.
2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'art. 3, nonché gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale".
- Il trattato istitutivo CEE è stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Gli articoli 92, 93 e 189 del predetto trattato così recitano:
"Art. 92. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1› gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;
d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".
"Art. 93. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
"Art. 189. - Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti".
- La direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 69 del 12 marzo 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 28 aprile 1987, 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1, 2 e 8 della legge n. 234/1989 è il seguente:
"Art. 1. - 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'art. 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata 'Direttiva CEÈ.
2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.
3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.
4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresì a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purché i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.
5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresì a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni anti-inquinamento, unità ad alta tecnologia, unità per ricerche e per lavori in mare, nonché relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza.
6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità".
"Art. 2. - 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.
2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.
3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori a 6 milioni di ECU, nei casi di:
a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;
c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.
4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.
5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente 'sviluppò dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE.
6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.
9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991".
"Art. 8. - 1. Le imprese iscritte negli albi speciali delle imprese di costruzione, di riparazione, di demolizione navale di cui all'art. 19 hanno diritto ai contributi di cui alla presente legge a decorrere dalla data, successiva al 1› gennaio 1987, in cui hanno acquisito i requisiti per l'iscrizione.
2. Fino all'iscrizione negli albi speciali di cui al comma 1, sono comunque ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese di costruzione ammissibili in base alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile del 18 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1986, nonché le imprese di demolizione navale che abbiano svolto con continuità attività produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1› gennaio 1987, e le imprese di riparazione in effettivo esercizio al 31 dicembre 1975 ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali alla stessa data del 31 dicembre 1975 erano in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 20.
3. Ai fini anzidetti non hanno rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di società diverse, purché aventi come oggetto sociale quello della costruzione, della riparazione o della demolizione di navi e/o galleggianti in genere.
4. Sono escluse dai benefici di cui all'art. 2, le imprese alle quali sia stato concesso il contributo di cui al titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui al comma 5 dell'art. 1.
5. I contributi di cui all'art. 2 non possono essere accordati, con riferimento a contratti per nuove costruzioni stipulati negli anni 1987-1988, alle imprese di costruzione navale classificate come cantieri medi e minori ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo che non abbiano completato la ristrutturazione e l'adeguamento della capacità produttiva secondo le disposizioni della direttiva CEE n. 81/363 sugli aiuti alla costruzione navale.
6. Qualora le iniziative portate a termine da parte delle imprese di cui al comma 5 sulla base di contratti stipulati durante gli anni 1987-1988 non risultino superiori, complessivamente, alle 30.000 T.S.L.C. annue, esse saranno sottoposte all'esame della Commissione delle Comunità economiche europee e potranno essere ammesse al contributo di cui all'art. 2 subordinatamente all'assenso dei predetti organi comunitari".
- Si riporta il testo dell'intero art. 146 del codice della navigazione:
"Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni (ora Ministro della marina mercantile, n.d.r.).
Le navi minori e i galleggianti sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".