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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 novembre 1990, n. 372

Regolamento recante norme applicative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, in materia di benefici alle imprese armatoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/12/1990
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Testo in vigore dal:  12-12-1990

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni per l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale, con la quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio della CEE n. 167 in data 26 gennaio 1987;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione della CEE al momento di autorizzare con decisione SG (90) D/24114 in data 6 luglio 1990 il regime degli aiuti disposti dalla legge suddetta con particolare riferimento a quelli riguardanti le imprese armatoriali;
Vista la determinazione in data 13 giugno 1990 degli uffici della Commissione CEE che ha fissato nella misura di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità il limite massimo degli aiuti a favore delle imprese armatoriali ritenuto compatibile con le regole del mercato comune;
Ritenuto necessario emanare disposizioni applicative e attuative della legge 14 giugno 1989, n. 234, ed in particolare degli articoli 11, 12 e 27 che assicurino il pieno rispetto della richiamata direttiva 26 gennaio 1987, n. 167, in conformità dell'anzidetta decisione della Commissione CEE, stabilendo gli adempimenti a carico delle imprese interessate;
Visti gli articoli 92, 93 e 189 del trattato istitutivo CEE;
Visti gli articoli 36 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, che reca disposizioni urgenti interpretative ed integrative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e modificative della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 30338 del 6 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 234/1989 ed all'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, devono per ciascuna unità presentare al Ministero della marina mercantile domanda contenente, oltre alla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, l'indicazione degli elementi di individuazione dell'impresa del codice fiscale e del tipo, della stazza lorda e delle caratteristiche principali dell'unità. Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione dell'impresa concernente l'avvenuta ammissione dell'unità al contributo di cui all'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e l'assunzione dell'impegno a mantenere o a far mantenere l'unità stessa in proprietà italiana per quattro anni a decorrere dalla data di cui all'art. 11, comma primo, della legge n. 234/1989;
b) certificato del Registro italiano navale attestante la data della fine dei lavori relativi all'unità per la quale si richiede il contributo;
c) attestazione dell'autorità marittima concernente la data di entrata in esercizio dell'unità.
2. L'individuazione delle forniture di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 234/1989 avverrà in conformità dell'art.1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, e del comma ottavo della deliberazione del CIPE in data 29 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1982, n. 247.
3. La richiesta di eventuali deroghe all'importo massimo del contributo deve essere accompagnata da una apposita relazione contenente gli elementi che possono giustificare il superamento del limite massimo indicato, in particolare quelli concernenti le componenti del costo di esercizio della singola unità e il numero complessivo delle unità di cui l'impresa stessa è proprietaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo degli articoli 11, 12 e 27 della legge n. 234/1989 (per l'argomento si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente:
"Art. 11. - 1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'articolo 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.
2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.
3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato".
"Art. 12. - 1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo di cui al comma 3 dell'art. 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.
2. Il prezzo accertato dal Ministero della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 10 è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.
4. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 11 e del presente articolo, è autorizzato per la durata di cui all'art. 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991".
"Art. 27. - 1. Alle imprese di cui all'art. 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo è elevato dell'1,25 per cento semestrale.
2. La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanto ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 296/1990 (Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali), in corso di conversione in legge, è il seguente:
"Art. 1. - I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:
a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;
c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.
2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venire meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
Art. 2. - 1. Il contributo di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità prevista dall'articolo stesso, salvo eventuali deroghe per casi specifici autorizzate preventivamente dalla Commissione CEE. Tale limite sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unità.
2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unità.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234".
Note alle premesse:
- La direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 69 del 12 marzo 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 28 aprile 1987, 2a serie speciale.
- Per il testo degli articoli 11, 12 e 27 della legge n. 234/1989 si veda in nota al titolo. L'art. 36 della medesima legge n. 234/1989 così recita:
"Art. 36. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonché i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.
2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'art. 3, nonché gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale".
- Il trattato istitutivo CEE è stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, gli articoli 92, 93 e 189 del predetto trattato così recitano:
"Art. 92. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1› gennaio 1957; in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;
d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".
"Art. 93. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
"Art. 189. - Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di ''regolamentò', siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 856/1986 reca: "Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato".
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 234/1989 si veda in nota al titolo. L'art. 9 della medesima legge così recita:
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'articolo 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata ''accordo OCSÈ'.
3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1› gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori".
- Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 296/1990 si veda in nota al titolo.
- Il comma ottavo della deliberazione CIPE 29 luglio 1982, concernente determinazione dei criteri per l'accertamento della congruità del prezzo dei lavori (art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, prevede che: "Le forniture e attrezzature fuori contratto di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, si considerano connesse o pertinenti alla commessa qualora siano relative alla ricettività specifica della nave, siano indispensabili all'uso per il quale è stata costruita oppure, infine, ne migliorino le prestazioni".