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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 marzo 1990, n. 362

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure per l'ordinazione delle spese all'estero del Ministero degli affari esteri e per la presentazione dei rendiconti.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2000)
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Testo in vigore dal: 18-12-1990
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                           DI CONCERTO CON 
                        IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto   il   regio   decreto   18   novembre   1923,    n.    2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione  del
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Visto l'art. 8 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sulla disciplina
delle spese da effettuarsi  all'estero  dal  Ministero  degli  affari
esteri; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'articolo 8 della
legge sopracitata, all'emanazione di nuove norme regolamentari per lo
snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi  ed  effettuarsi
all'estero, per la presentazione dei relativi  rendiconti  e  per  il
loro riscontro amministrativo; 
  Vista la  nota  153979  del  27  luglio  1989,  con  cui  e'  stato
comunicato  l'assenso  del  Ministero  del  tesoro  sullo  schema  di
regolamento; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  dall'adunanza
generale del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1989; 
                                EMANA 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
           Rimesse di fondi alle rappresentanze all'estero 
  1. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze
diplomatiche ed agli uffici  consolari,  il  Ministero  degli  affari
esteri versa all'apposito conto corrente infruttifero accesso  presso
la tesoreria centrale, a carico dei pertinenti capitoli  del  proprio
stato di previsione della spesa, le somme occorrenti  al  Portafoglio
dello Stato per le operazioni di rimessa all'estero. I versamenti  al
predetto conto corrente vengono effettuati periodicamente sulla  base
di preventivi di  massima  predisposti  dal  Ministero  degli  affari
esteri. 
  2. Per l'utilizzazione delle somme versate al conto corrente di cui
al comma 1, il Ministero degli affari  esteri  invia  al  Portafoglio
dello  Stato  ordini  di  rimessa  a  favore   delle   rappresentanze
diplomatiche o degli uffici consolari  e  copia  di  essi  alle  sedi
destinatarie, alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.  Tali
titoli hanno valore di ordini di accreditamento. 
  3. Per un maggior coordinamento delle spese di funzionamento  degli
uffici, le rimesse di cui al comma 2 possono essere disposte a favore
della locale rappresentanza diplomatica perche' provveda, sulla  base
di istruzioni ministeriali, alla successiva riassegnazione dei  fondi
agli uffici consolari esistenti nell'ambito del Paese in cui essa  ha
sede. 
  4. Sulla base dei  dati  rilevati  nel  corso  della  gestione,  la
rappresentanza diplomatica puo' proporre  al  Ministero  una  diversa
ripartizione dei fondi. 
  5.  Le  sedi  che  ricevono  fondi  per  il  tramite  della  locale
rappresentanza diplomatica devono trasmettere alla sede  mittente  la
dichiarazione di ricevuta. 
  6.  Le  eventuali  spese  di   somministrazione   di   fondi   sono
contabilizzate dalla sede mittente  e  sono  imputate  ai  competenti
capitoli di bilancio. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   testo   dell'art.  8  della  legge  n.  15/1985
          (Disciplina  delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal
          Ministero degli affari esteri) e' il seguente:
             "Art.  8.  -  Con  apposito  regolamento da emanarsi con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il  Ministro  del  tesoro,  vengono introdotte norme per lo
          snellimento delle procedure delle  spese  da  ordinarsi  ed
          effettuarsi  all'estero, ivi comprese quelle in economia, e
          per l'adeguamento delle procedure stesse  e  dell'attivita'
          all'estero  dei  funzionari  amministrativi  del  Ministero
          degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai  principi
          ed  alle  norme del decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno 1972, n. 748.
             Nello  stesso  regolamento  sono  disciplinati,  secondo
          criteri   di   massima   semplificazione   procedurale    e
          documentale, le modalita' ed i termini per la presentazione
          dei  rendiconti  relativi  alle  spese  di  cui  al   comma
          precedente e per il loro riscontro amministrativo".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.