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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.
Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/1993.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995)
Testo in vigore dal: 1-1-1992
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                      (Saggio degli interessi) 
 
  1. L'articolo 1284 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
"Art. 1284. - (Saggio degli interessi). - Il saggio  degli  interessi
legali e' del dieci per cento in ragione di anno. 
Allo stesso saggio si computano gli interessi  convenzionali,  se  le
parti non ne hanno determinato la misura. 
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere  determinati
per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale". 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di  legge  modificate.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.