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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.
Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/1993.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995)
Testo in vigore dal:  1-1-1992

Art. 42

(Contenuto della domanda)
1. L'articolo 318 del codice di procedura civile sostituito dal seguente:
"Art. 318. - (Contenuto della domanda) - La domanda comunque, proposta deve contenere, oltre l'indicazione del giudice delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis, ridotti alla metà.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".
2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è sopressa l'intitolazione:
"Capo II. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al Conciliatore".