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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 333

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  20-11-1990 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti locali, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali, per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto Enti locali;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti la decisione n. 1163/1987 del TAR Lazio - Sez. I, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con la quale è stato annullato per vizi del procedimento il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, concernente la disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-1984 per il personale dipendente dalle camere di commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1990, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale, respinte o ritenute inammisibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto Enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, stipulata in data 23 dicembre 1989 e definita in data 22 marzo 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto CGIL-Funzione pubblica, CISL-Funzione pubblica, UIL-Enti locali e SULPM (ammesso con riserva all'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 marzo 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto Enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente da comuni, province, comunità montane, loro consorzi, associazioni e comprensori; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
2. Il presente regolamento si applica altresì al personale dipendente dall'associazione nazionale istituti case popolari e dalla federazione italiana dei consorzi ed enti industriali.
3. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al decreto
Note alle premesse:
L'art. 87, comma V, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo aggiornato della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si trascrive il testo dell'art. 12 di detta legge:
Art. 12. (Accordi sindacali intercompartimentali). Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articolo 8 e 10.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui al'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93:
"Art. 4 (Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni). 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:
regioni a statuto ordinario;
enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
comuni;
province;
comunità montane;
consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;
consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; università agrarie ed associazione agrarie dipendenti dagli enti locali;
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro dell'interno;
dal Ministro per gli affari regionali;
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;
da un rappresentante dell'Unioncamere;
da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNICEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Si trascrive il testo dell'art. 5 della citata legge n. 93/1983:
Art. 5 (Comparti) I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.
Il D.P.R. n. 347/1983, recante "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983.
Il D.P.R. n. 268/1987, recante "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali," è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987.
Il D.P.R. n. 494/1987, concernente "norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali," delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1987.
Si trascrive il testo dell'articolato del D.M. 30 marzo 1989, recante "determinazione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-1990, riguardante il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68":
Art. 1. La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, 68 abilitata a condurre la trattativa per la formazione all'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, è composta nel modo seguente:
Ministro per la funzione pubblica, presidente;
Ministro del tesoro o sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro del bilancio e della programmazione economica, o sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro dell'interno o sottosegretario di Stato, delegato;
Ministro per gli affari regionali;
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o sottosegretario di Stato, delegato;
un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;
un rappresentante dell'Unioncamere;
cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.);
quattro membri dell'Unione province d'Italia (U.P.I.);
due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (U.N.C.E.M.).
Art. 2. La delegazione sindacale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è composta:
dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni:
l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.;
l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.;
l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L;
dai rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
Confederazione generale italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);
Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.
S.A.L.);
Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.).
Il comma I lettera e), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma IV dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 della già citata legge n. 93/1983:
Art. 6. (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo) Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.
Art. 7. (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla, richiesta.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15.