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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2024)
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vigente al 13/05/2017
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Testo in vigore dal: 1-1-2004
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TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI 
   E SOSTANZE PSICOTROPE,  PREVENZIONE,  CURA  E  RIABILITAZIONE  DEI
   RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA. 
                               Art. 1. 
      (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1,  commi  1  e  2,  e  2)
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 
   Assistenza ai Paesi in via  di  sviluppo  produttori  di  sostanze
   stupefacenti. 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 
  2. Il  Comitato  e'  composto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  che  lo  presiede,  dai  Ministri  degli  affari   esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia,  delle  finanze,  della  difesa,
della  pubblica  istruzione,  della  sanita',  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e dai Ministri per gli affari  sociali,  per  gli  affari
regionali ed i problemi istituzionali e per  i  problemi  delle  aree
urbane, nonche' dal Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  3. Le funzioni di presidente del Comitato possono  essere  delegate
al Ministro per gli affari sociali. 
  4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 
  5. Il Comitato ha responsabilita'  di  indirizzo  e  di  promozione
della politica generale di prevenzione  e  di  intervento  contro  la
illecita  produzione  e  diffusione  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, a livello interno ed internazionale. 
  6. Il Comitato formula proposte al Governo  per  l'esercizio  della
funzione  di   indirizzo   e   di   coordinamento   delle   attivita'
amministrative di competenza delle regioni nel settore. 
  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ((Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga)) e' istituito  un  Osservatorio
permanente   che   verifica   l'andamento    del    fenomeno    della
tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per
la   solidarieta'   sociale   disciplina,   con   proprio    decreto,
l'organizzazione e il funzionamento  dell'Osservatorio,  in  modo  da
assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo  127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente. 
  8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei  criteri
diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente  e  sistematicamente
dati: 
    a) sulla entita' della popolazione  tossicodipendente  anche  con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto  tra
le  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro  e   delle   attivita'
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; 
    b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici  e
privati   operanti   nel   settore   della   prevenzione,   cura    e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e  pena
e nelle caserme; sul numero di  soggetti  riabilitati  reinseriti  in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; 
    c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati  conseguiti,
in particolare per quanto riguarda la somministrazione  di  metadone,
nei servizi  di  cui  alla  lettera  b),  sulla  epidemiologia  delle
patologie correlate, nonche' sulla produzione  e  sul  consumo  delle
sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali  in
materia di informazione e prevenzione; 
    e) sulle fonti e  sulle  correnti  del  traffico  illecito  delle
sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
    g) sul numero  e  sugli  esiti  dei  processi  penali  per  reati
previsti dal presente testo unico; 
    h) sui flussi di spesa per  la  lotta  alle  tossicodipendenze  e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. 
  9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia  e  giustizia,  delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di  cui
al comma 8, relativi al primo e al secondo  semestre  di  ogni  anno,
entro i mesi di giugno e dicembre. 
  10. L'Osservatorio, avvalendosi  anche  delle  prefetture  e  delle
amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori  dati  a  qualunque
amministrazione statale e regionale, che e' tenuta  a  fornirli,  con
l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato. 
  11.  Ciascun  Ministero  e  ciascuna   regione   possono   ottenere
informazioni dall'Osservatorio. 
  12. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  con  i
Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per
gli affari  sociali,  promuove  campagne  informative  sugli  effetti
negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze  stupefacenti  e
psicotrope, nonche'  sull'ampiezza  e  sulla  gravita'  del  fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze. 
  13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso  i
mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso
la  stampa  quotidiana  e  periodica  nonche'  attraverso   pubbliche
affissioni e servizi telefonici e telematici  di  informazione  e  di
consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento  per  la
lotta alla droga destinata  agli  interventi  previsti  dall'articolo
127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  per  la
solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio  decreto,
in  deroga  alle  norme  sulla  pubblicita'   delle   amministrazioni
pubbliche, la distribuzione  delle  risorse  finanziarie  tra  stampa
quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e locali nonche' a favore di iniziative mirate  di  comunicazione  da
sviluppare sul territorio nazionale. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258. 
 15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella 
sua qualita' di Presidente del Comitato  nazionale  di  coordinamento
per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano  la  loro
attivita'  nel  campo  della   prevenzione   e   della   cura   della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono  comunicate
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni  alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa. 
  16. L'Italia concorre,  attraverso  gli  organismi  internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori  delle  materie
di  base  dalle  quali  si  estraggono  le  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope. 
  17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito per liberare le  popolazioni  locali  dall'asservimento  alle
coltivazioni  illecite  da   cui   attualmente   traggono   il   loro
sostentamento. 
  18. A tal fine sono attivati anche  gli  strumenti  previsti  dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia  con  i
Paesi in via di sviluppo.