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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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vigente al 14/09/2020
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Testo in vigore dal: 27-10-1990
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  1975,
n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria; 
  Udito il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 22 marzo 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 agosto 1990; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria,  composto
di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 10 settembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                  GAVA, Ministro dell'interno 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990 
  Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 10 
   AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             L'art.  358  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato:
             "Art.  358.  -  Un  regolamento,  approvato  con decreto
          reale, sentito il Consiglio di Stato, determinera' le norme
          generali per la applicazione del presente testo unico.
             I   contravventori  alle  disposizioni  del  regolamento
          generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi
          con   decreto  reale  sentito  il  Consiglio  di  Stato  ed
          eventualmente occorrenti  per  la  esecuzione  delle  varie
          parti delle precedenti disposizioni sono puniti, quando non
          siano applicabili  le  pene  prevedute  nelle  disposizioni
          medesime, con l'ammenda fino a lire duemila.
             La   sanzione  dell'ammenda  di  cui  al  secondo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  il
          quale  ha  previsto  che  non  costituissero  piu'  reato e
          fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
          di  una  somma  di  denaro tutte le violazioni per le quali
          fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
             La   misura   della  sanzione  di  cui  sopra  e'  stata
          successivamente  moltiplicata  prima  per  due  (D.L.L.   5
          ottobre  1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre
          1947, n. 1250), quindi per quaranta  con  assorbimento  dei
          precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n.  603) e
          infine per cinque (legge 24 novembre  1981,  n.  689,  art.
          114,  primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma).
          La misura attuale della sanzione e'  quindi  'fino  a  lire
          quattrocentomila'".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art.1
             -  Il titolo VII del R.D. n. 1238/1939, sull'ordinamento
          dello stato civile riguarda "Dei registri e degli  atti  di
          morte",  e  comprende  gli  articoli  dal 136 al 152 il cui
          testo e' il seguente:
             "Art.  136.  -  Nella  prima parte dei registri di morte
          l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni  di
          morte  fattegli  direttamente  nei  casi indicati nell'art.
          138, comma primo.
             Art.  137.  -  La parte seconda dei registri di morte e'
          suddivisa in tre serie,  distinte  rispettivamente  con  le
          lettere A, B e C.
             Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si
          trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo  ove
          il defunto aveva la sua residenza.
             Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si
          iscrivono gli atti di morte  che  l'ufficiale  dello  stato
          civile  redige  in  seguito  ad  avviso, notizie o denunzie
          avuti da ospedali, da collegi, da istituti o  da  qualsiasi
          altro  stabilimento,  a  norma  dell'art.  138, comma 2, da
          magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria  nei  casi
          di  cui  all'art.  144,  dei  capi stazione nel caso di cui
          all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o  di  aeroporto
          nei casi indicati nell'art. 148, commi 1 e 4, dai segretari
          o dai cancellieri dell'autorita' giudiziaria  nel  caso  di
          cui all'art. 139.
             Nella   serie   C,   composta  di  fogli  in  bianco  si
          trascrivono:
              1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
              2)  gli  atti  di  morte ricevuti durante un viaggio di
          mare e quelli formati nel Regno dalle autorita' marittime a
          termini dell'art. 146, commi primo e terzo;
              3)   gli   atti  di  morte  compilati  dagli  ufficiali
          designati ai sensi della legge di guerra approvata con R.D.
          8 luglio 1938, n. 1415;
              4)  i  processi verbali formati dal podesta' o da altro
          pubblico ufficiale nel  caso  preveduto  nell'art.  145;  i
          processi  verbali formati dall'autorita' marittima portuale
          nel caso preveduto nell'art. 146, comma quarto, e, ottenuta
          l'autorizzazione  del  tribunale, gli atti di scomparizione
          in mare contemplati nell'art.  597 del regolamento  per  la
          esecuzione del codice per la marina mercantile;
              5)   le   dichiarazioni   autentiche   delle  autorita'
          marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi  preveduti
          rispettivamente  nell'art.  146, comma secondo, e nell'art.
          148, comma terzo;
              6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
              7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
              8)  le  sentenze  che, a termini dell'art. 65 del libro
          primo del codice  civile,  dichiarano  la  esistenza  delle
          persone  di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne
          accertano la morte.
             Nella  serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di
          morte ai quali, per la  particolarita'  del  caso,  non  si
          adattano i moduli stampati.
             La  trascrizione  degli atti indicati nei numeri 1), 2),
          3), 4) e 5) e nel precedente comma e' fatta per intero.
             Art.  138.  -  La  dichiarazione di morte e' fatta entro
          ventiquattro ore  dal  decesso  all'ufficiale  dello  stato
          civile  del  luogo  da  uno  dei  congiunti  o  da  persona
          convivente  col  defunto  o  da  un  loro  delegato  o,  in
          mancanza, da persona informata del decesso.
             Se  la  morte avviene fuori dell'abitazione del defunto,
          la dichiarazione puo' anche essere fatta da due persone che
          ne sono informate.
             In  caso  di  morte in un ospedale, collegio, istituto o
          stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne  e'  delegato
          dall'amministrazione  deve  trasmettere avviso della morte,
          nel termine fissato  nel  comma  precedente,  all'ufficiale
          dello  stato  civile con le indicazioni stabilite nell'art.
          140.
             Art.   139.   -   Il   segretario   o   il   cancelliere
          dell'autorita' giudiziaria, tenuto a compilare il  processo
          verbale  dell'esecuzione  di  una  sentenza  di morte, deve
          trasmettere all'ufficiale dello  stato  civile  del  luogo,
          entro ventiquattro ore dall'esecuzione medesima, le notizie
          enunciate  nell'articolo  seguente,  in  conformita'  delle
          quali e' formato l'atto di morte.
             Art.  140. - L'atto di morte deve enunciare il luogo, il
          giorno e l'ora della morte, il nome e il  cognome,  l'eta',
          il  luogo  di  nascita,  la  professione e la residenza del
          defunto e, quando si tratta di straniero, la  cittadinanza;
          il  nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto
          era congiunto in matrimonio, o del predefunto  coniuge,  se
          era  vedovo;  il  nome  e  il  cognome, la professione e la
          residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il
          cognome,   l'eta',   la  professione  e  la  residenza  dei
          dichiaranti.
             In  qualunque  caso  di  morte  violenta  o  avvenuta in
          esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di  morte,
          ovvero  avvenuta  in  un istituto di prevenzione o di pena,
          non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
             Art.  141.  -  Non  si  da'  sepoltura  se  non  precede
          l'autorizzazione  dell'ufficiale  dello  stato  civile   da
          rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
             L'ufficiale  dello  stato  civile non puo' accordarla se
          non sono trascorse ventiquattro ore  dalla  morte  salvi  i
          casi  espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si
          e' accertato della morte medesima per mezzo  di  un  medico
          necrosopo  o  di un altro delegato sanitario, il quale deve
          rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
             Tale  certificato  si  allega  al registro degli atti di
          morte.
             Art.  142.  -  Quando  e'  stata  data  sepoltura  ad un
          cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello  stato
          civile,   questi   ne   deve  fare  immediato  rapporto  al
          procuratore del Re. In tale caso, se l'atto di morte non e'
          stato  ricevuto,  non  deve essere iscritto nel registro se
          non dopo la sentenza del tribunale pronunciata  ad  istanza
          di   persona  interessata  o  del  pubblico  ministero.  La
          sentenza  deve  essere  menzionata  nell'atto   stesso   ed
          inserita nel volume degli allegati.
             Art.   143.   -  L'ufficiale  dello  stato  civile,  che
          nell'accertare la morte di una persona ai  sensi  dell'art.
          141,  rileva  qualche indizio di morte dipendente da reato,
          deve farne immediato rapporto al pretore, dando intanto, se
          occorre,  le  disposizioni necessarie affinche' il cadavere
          non sia rimosso dal luogo in cui si trova. Nei  comuni  che
          sono sedi di tribunale, il rapporto e' fatto al procuratore
          del Re.
             Art.  144.  -  Quando  risultano segni o indizi di morte
          violenta  o  vi  e'  ragione  di  sospettarla   per   altre
          circostanze, non si puo' seppellire il cadavere se non dopo
          che il magistrato o  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria,
          assistito  da  un  medico,  ha  redatto il processo verbale
          sullo stato del cadavere, sulle circostanze  relative  alla
          morte  e  sulle  notizie che ha potuto raccogliere circa il
          nome  e  il  cognome,  l'eta',  il  luogo  di  nascita,  la
          professione e la residenza del defunto.
             Il  magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve
          prontamente trasmettere all'ufficiale  dello  stato  civile
          del luogo dove e' morta la persona le notizie enunciate nel
          suo processo verbale, in conformita' delle quali e' formato
          l'atto di morte.
             Art. 145. - Nel caso di morte senza che sia possibile di
          rinvenire o di riconoscere il cadavere,  l'ufficiale  dello
          stato  civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo
          verbale o lo trasmette al procuratore  del  Re,  il  quale,
          ottenuta  l'autorizzazione  del tribunale, provvede a farlo
          trascrivere nel registro di morte.
             Il   processo   verbale  deve  indicare  esattamente  le
          circostanze di tempo e di luogo  dell'avvenimento  occorso,
          descrive  il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e
          i segni riscontrati su ciascuno di essi, e  raccogliere  le
          dichiarazioni  e  le  informazioni  che  possono servire ad
          accertare il numero e la identita' dei morti.
             Art.  146. - Se taluno muore durante un viaggio di mare,
          l'atto  di  morte  e'  formato  dagli  ufficiali   indicati
          nell'art.  79  e  si  osservano  per  il deposito dell'atto
          medesimo le disposizioni dell'art. 80.
             Quando per naufragio di una nave sono da ritenere perite
          tutte le  persone  dell'equipaggio  e  tutti  i  passeggeri
          idonei   a   fare   testimonianza,  l'autorita'  marittima,
          accertato l'infortunio, ne fa trascrivere una dichiarazione
          autentica  nei  registri  di  ciascuno  dei  comuni  a  cui
          appartenevano le persone morte.
             Nel  caso  in  cui  si  e'  perduta  una  parte soltanto
          dell'equipaggio o della gente imbarcata e  fra  coloro  che
          perirono sono compresi gli ufficiali indicati nell'art. 79,
          gli atti di morte sono  formati,  sulle  dichiarazioni  dei
          superstiti,  all'estero  dalla  regia autorita' consolare e
          nel Regno dell'autorita' marittima.
             Nel  caso  di  naufragio  dei  battelli, di barche, o di
          altri galleggianti indicati nell'art. 899  del  regolamento
          per  la  esecuzione  del  codice  per la marina mercantile,
          l'autorita' marittima portuale, accertato l'infortunio,  ne
          redige  processo  verbale  con la indicazione delle persone
          che  sono  da  ritenere  perite.  Il  processo  verbale  e'
          trasmesso   al  procuratore  del  Re,  il  quale,  ottenuta
          l'autorizzazione   del   tribunale,   provvede   a    farlo
          trascrivere  nei  registri  di  ciascuno  dei  comuni a cui
          appartenevano le persone morte.
             Art.  147.  -  Se  taluno  muore  durante un viaggio per
          ferrovia, l'atto di morte e' formato  dall'ufficiale  dello
          stato  civile  del  Comune dove si trova la stazione, nella
          quale il cadavere e' stato deposto.
             A  tal  fine  il  capo  della  stazione trasmette, entro
          ventiquattro ore, avviso del  decesso  all'ufficiale  dello
          stato  civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 140 e
          che egli deve curare di raccogliere dal capo del  convoglio
          o altrimenti.
             Art.  148.  -  La  morte avvenuta in viaggio per aria e'
          registrata  nel   libro   di   bordo   ed   il   comandante
          dell'aeromobile  la  deve denunciare, per la formazione del
          relativo atto, all'ufficiale  dello  stato  civile,  ovvero
          alla  regia autorita' consolare, nel luogo di atterraggio o
          di approdo, in cui il cadavere e' deposto.
             La  denuncia  deve  essere  fatta entro ventiquattro ore
          dall'atterraggio  o   dall'approdo   con   le   indicazioni
          stabilite nell'art. 140.
             Quando,  in  conseguenza della perdita di un aeromobile,
          sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio  e
          tutti   i   passeggeri  idonei  a  fare  testimonianza,  il
          comandante dell'ultimo  aeroporto  toccato  dall'aeromobile
          nel   Regno,   accertato   l'infortunio,  fa  inserire  una
          dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni
          a cui appartenevano le persone morte.
             Quando  si  e'  perduta,  con  il comandante e gli altri
          ufficiali,  una  parte  soltanto  dell'equipaggio   e   dei
          passeggeri  dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati
          dagli ufficiali dello stato civile dei rispettivi comuni, a
          cui  appartenevano le persone morte, in base a denuncia che
          deve a loro essere fatta, dopo  i  necessari  accertamenti,
          dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato.
             Quando  il  sinistro e' avvenuto all'estero, gli atti di
          morte sono formati,  sulla  dichiarazione  dei  superstiti,
          dalla regia autorita' consolare.
             Art.  149. - L'ufficiale dello stato civile, che iscrive
          nei  propri  registri  un  atto  di  morte,  provvede   per
          l'annotazione  dell'atto  stesso  su  quello di nascita del
          defunto, osservate le disposizioni  dell'art.  175.  Se  la
          nascita  e' avvenuta in altro comune, egli deve trasmettere
          copia dell'atto di morte al procuratore del  Re  presso  il
          tribunale  nella  cui giurisdizione trovasi il detto comune
          affinche'  sia  provveduto  all'annotazione,  a  norma  del
          predetto art. 175.
             L'obbligo    di   cui   al   comma   precedente   spetta
          all'ufficiale dello stato civile, pure nel caso in  cui  ha
          trascritto  nei  propri  registri un atto di morte, che non
          sia gia' ricevuto nei registri di morte di un altro comune.
             Se   il  defunto  era  residente  in  un  altro  comune,
          l'ufficiale dello stato civile, che ha  formato  l'atto  di
          morte, deve anche trasmetterne copia entro dieci giorni, ai
          fini della trascrizione, all'ufficiale dello  stato  civile
          del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.
             Art.  150.  -  In  margine  agli  atti  di  morte  si fa
          annotazione  delle  sentenze  di  rettificazione  ad   essi
          relative;  ed  in  margine  agli atti di trascrizione delle
          sentenze dichiarative di morte presunta si  fa  annotazione
          delle  sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo
          del codice civile, dichiarano l'esistenza delle persone  di
          cui  era  stata dichiarata la morte presunta o ne accertano
          la morte.
             E'  fatta  salva ogni altra annotazione prescritta dalla
          legge ovvero ordinata dall'autorita' giudiziaria.
             Art.  151.  -  L'obbligo  di  dare  notizia  al  giudice
          tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli
          in  eta' minore a termini dell'art. 343 del libro primo del
          codice civile spetta, nel  caso  preveduto  nell'art.  149,
          comma  secondo,  all'ufficiale  dello  stato  civile che e'
          richiesto per la trascrizione dell'atto  di  morte  e  deve
          essere  adempiuto nei termini di dieci giorni dalla data di
          ricezione della richiesta di trascrizione.
             Art.  152.  -  Nel caso di morte di straniero nel Regno,
          l'ufficiale  dello  stato  civile  spedisce  sollecitamente
          copia  autentica  dell'atto  di morte al procuratore del Re
          affinche' sia trasmessa,  per  mezzo  del  Ministero  degli
          Affari  Esteri, al Governo dello Stato a cui apparteneva il
          defunto  purche'  nello  Stato  medesimo  siano  in  vigore
          disposizioni analoghe.
             Se  lo  straniero  non  aveva  con  se'  persone  di sua
          famiglia maggiori di eta', l'ufficiale dello  stato  civile
          informa,  in  pari tempo, della morte il procuratore del Re
          affinche' ne sia avvertito il console dello Stato a cui  il
          defunto apparteneva".
             -  L'art.  103,  sub  a),  del  testo  unico delle leggi
          sanitarie,  approvato  con  R.D.  n.  1265/1934,  e'  cosi'
          formulato:
             "Gli  esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre
          a quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, sono
          obbligati:
               a)  a  denunziare al podesta' (ora sindaco, n.d.r.) le
          cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del
          decesso".
             -   Il  testo  dell'art.  100  del  D.P.R.  n.  185/1964
          (Sicurezza  degli  impianti  e  protezione  sanitaria   dei
          lavoratori  e  delle  popolazioni  contro  i pericoli delle
          radiazioni  ionizzanti  derivanti   dall'impiego   pacifico
          dell'energia nucleare) e' il seguente:
             "Art.  100  (Certificati di morte). - Nei certificati di
          morte di  persone  cui  sono  stati  somministrati  nuclidi
          radioattivi,   deve   essere  fatta  menzione  dei  nuclidi
          somministrati,  della  loro  quantita'  e  della  data   di
          somministrazione,  quali  risultano  dalla dichiarazione di
          cui all'art. 98".