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DECRETO-LEGGE 22 settembre 1990, n. 264

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/09/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1991)
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Testo in vigore dal:  24-9-1990 al: 23-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Università, degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1' marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto, di un importo pari al 40 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1' luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario.
3. Gli enti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.
4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:
a) lire 2.028 miliardi per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
b) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;
c) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.
5. L'acconto mensile dell'80 per cento previsto dal comma 1 è comprensivo dell'acconto eventualmente corrisposto allo stesso titolo dal 1' marzo 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.