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LEGGE 7 agosto 1990, n. 248

Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

note: Entrata in vigore della legge: 8/9/1990
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Testo in vigore dal:  8-9-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1› gennaio 1982, al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1 si applica, ai fini del trattamento di previdenza, la disciplina del "Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti", gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'Azienda è assunta dal bilancio dello Stato e fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
4. L'Azienda, ai fini dell'applicazione del comma 3, è tenuta al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata sulla base contributiva di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro, con decorrenza 1› gennaio 1982.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 1092/1973 reca: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".
- Il D.P.R. n. 1032/1973, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 177/1976, e successive modificazioni ed integrazioni (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è il seguente:
"Art. 13 (Ritenute in conto entrate Tesoro). - A decorrere dal 1› gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;
4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;
6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.
Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.
A decorrere dal 1› gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".