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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 1990, n. 237

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1998)
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Testo in vigore dal: 1-9-1998
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                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
                        IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista  la  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  di  ratifica   della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo  status  dei
rifugiati; 
  Visto l'articolo 1, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; 
  Ritenuta la necessita',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  8,  della
richiamata legge 28 febbraio 1990, n. 39, di definire la misura e  le
modalita'  di  erogazione  del  contributo  di  prima  assistenza  ai
richiedenti lo status di rifugiato; 
  Visti l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  in
particolare la avvenuta comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri dello schema del presente decreto; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza  generale
del 28 giugno 1990; 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.((Fino alla emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in
materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi  di
mezzi di sussistenza o  di  ospitalita'  in  Italia  e'  concesso  un
contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila,
limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato  di  indigenza.  In
ogni caso la durata del contributo  non  potra'  essere  superiore  a
quarantacinque giorni )). 
  2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene  comunicata
al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato emessa dalla commissione di cui  all'art.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. 
  3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai
sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28  luglio  1951,
ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento
assistenziale riservato ai cittadini italiani.