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LEGGE 22 giugno 1990, n. 164

Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore della legge: 12-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/2003)
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Testo in vigore dal:  12-7-1990 al: 5-9-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Costituzione della Commissione
1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'articolo 3 della Costituzione, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna - indicata nella presente legge con il termine "la Commissione" - con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all'articolo 3 della Costituzione.
2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato consultivo per la parità di opportunità presso la Commissione delle Comunità europee, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m).
3. La Commissione è la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto riguarda le tematiche femminili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo del comma 2 dell'art. 21 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge".
Ad ogni buon fine si riporta il testo della lettera n) dell'art. 19 della citata legge n. 400/1988:
"1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni:
(omissis);
n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine".
Nota all'art. 1:
- L'art. 3 della Costituzione così recita:
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".