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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 maggio 1990, n. 154

Regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/7/1990
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  4-7-1990

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Ritenuta la necessità di istituire e regolamentare il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nelle adunanze generali del 26 febbraio 1990 e del 19 aprile 1990;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 911 del 21 marzo 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decrto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 465/1988 (Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche) prevede che: "Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 (realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, n.d.r.) e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilità adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno è autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attività: a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura "Viaggiare informati", già istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade S.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verrà opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualità di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .