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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1990, n. 136

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2015)
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Testo in vigore dal:  23-6-1990 al: 19-3-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;
Vista la legge 14 febbraio 1970, n. 95, di ratifica del protocollo di New York del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati;
Vista la legge 15 dicembre 1954, n. 1271, concernente approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952;
Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di riorganizzare la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 26 febbraio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;
Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno;

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini della procedura di cui al presente regolamento, l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma 4 dello stesso art. 1, invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla stessa l'istanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede con foglio di viaggio.
2. La questura raccoglie i dati sull'identità del richiedente la qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre che non risultino i motivi ostativi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopra richiamato, invia entro sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla commissione di cui all'art. 2, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per quanto concerne le disposizioni richiamate negli articoli o commi del D.L. n. 416/1989, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, qui riportati, si veda il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1990.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989:
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (v. nelle note alle premesse), a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1".
Note alle premesse:
- L'art. 10 della Costituzione è così formulato:
"Art. 10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici".
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989 si veda la nota al titolo.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- I commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989 così dispongono:
"4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
c) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".