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DECRETO-LEGGE 4 giugno 1990, n. 129

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore della legge: 5/6/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 agosto 1990, n. 210 (in G.U. 03/08/1990, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1990)
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Testo in vigore dal:  5-6-1990 al: 3-8-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale.
2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, è concessa per ogni mensilità una riduzione sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
a) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52;
b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione per ogni mensilità sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente.
Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
5. Per le donne assunte con contratto di lavoro, a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 5 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.
67.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.
9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990, in lire 3.537 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.781 miliardi per l'anno 1992; quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex - ENAOLI per effetto delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi, rispettivamente in lire 69 miliardi, in lire 160 miliardi e in lire 171 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato il lire 264 miliardi per l'anno 1990.
10. Al complessivo onere valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990, in lire 3.697 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 1.853 miliardi per l'anno 1990, lire 1.877 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.296 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto lire 1.820 miliardi per l'anno 1991 e lire 2.656 miliardi per l'anno 1992 si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti per gli anni medesimi dall'attuazione del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, concernente disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.