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LEGGE 25 maggio 1990, n. 126

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 30/05/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1998)
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Testo in vigore dal:  30-5-1990 al: 31-8-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprietà pubblica di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. In caso di impossibilità a reperire aree di proprietà pubblica, la regione Lazio è autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.