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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 3 aprile 1990, n. 117

Regolamento di riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia, colpite dal terremoto 1980-81.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/6/1990
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  2-6-1990

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI

STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e, in particolare, il comma 4, che autorizza il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a costituire con proprio decreto, per far fronte a tutte le esigenze indicate dallo stesso art. 9, uno speciale ufficio, determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e individuandone gli oneri;
Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130, relativo alla costituzione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata;
Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 7 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1989, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 20, con il quale da ultimo è stata disciplinata la riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, che reca una nuova disciplina concernente l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, attribuendo ulteriori competenze al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Visto il decreto n. 751/GAB del 25 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1989, recante disposizioni dirette ad assicurare continuità all'azione amministrativa nella fase di transizione dal sistema eccezionale e derogatorio a quello ordinario;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1989, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 314, con il quale sono state emanate disposizioni per la gestione dei fondi di cui alle contabilità speciali costituite per gli interventi in questione;
Considerato che ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto ministeriale n. 751/GAB del 29 settembre 1989 occorre procedere alla ristrutturazione dell'ufficio speciale sopra indicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Comitato di coordinamento
1. È istituito il comitato di coordinamento per la elaborazione degli indirizzi generali dell'attività da svolgere dai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e sviluppo delle zone terremotate.
2. Il Comitato è composto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, con funzioni di presidente; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Campania e Basilicata o, per delega, dagli assessori alla ricostruzione delle predette regioni; dai prefetti di Avellino, Potenza e Salerno; dal capo del Dipartimento del Mezzogiorno; dal presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dal direttore dell'Ufficio speciale di cui ai successivi articoli, con funzione di segretario. I prefetti, il capo del Dipartimento del Mezzogiorno e il presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, qualora non possano partecipare alle sedute del Comitato, possono essere sostituiti da propri delegati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 57/1982 (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività di commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) è il seguente: "Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati".
- Il D.M. 7 marzo 1988, relativo all'ultima modifica introdotta alla struttura dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989.
- Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge n. 48/1989 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente: "È prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1- bis, lettera c), dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1› luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1› marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1› luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.