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LEGGE 26 marzo 1990, n. 62

Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.

note: Entrata in vigore della legge: 12/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  12-4-1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo originario dell'art. 1 della legge n. 722/1955 (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali), è il seguente:
"Art. 1. - È autorizzata l'effettuazione di quattro lotterie nazionali annuali: la 'Lotteria di Meranò, la 'Lotteria di Agnanò, la 'Lotteria di Monzà ed una quarta lotteria collegata ad un avvenimento da determinare, di volta in volta, con decreto del Ministro per le finanze.
Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con la corsa ippica internazionale di Merano, con la corsa ippica internazionale di Agnano e con la corsa automobilistica internazionale di Monza".