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LEGGE 31 gennaio 1990, n. 12

Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1990 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino al 28 luglio 1991.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 172/1988 fissa il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione entro diciotto mesi dal suo insediamento, avvenuto il 28 luglio 1988. Pertanto il termine previsto è scaduto il 28 gennaio 1990.