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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 ottobre 1989, n. 450

Regolamento per la disciplina dei requisiti dei contenitori per il trasporto delle carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/8/1990
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  1-8-1990

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visti gli articoli 43, 44, 49 e 51 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;
Visto l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 71/118, n. 75/431 e n. 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonché della direttiva CEE n. 77/2 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973) come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984 del Ministero dei trasporti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1984, n. 71) concernente i mezzi di trasporto delle derrate alimentati deperibili in regime di temperatura controllata;
Ritenuto necessario, ai fini della profilassi indiretta delle infezioni e delle tossinfezioni di origine alimentare, fissare anche i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari dei contenitori di cui al quarto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, per il trasporto a breve distanza di quantità limitate di carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina, in regime di temperatura controllata;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I contenitori di cui all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi prescritti dal presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 43 44, 49 e 51 del regolamento approvato con D.P.R. n. 327/1980 prescrivono i requisiti per l'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari. In particolare l'art. 49, terzo comma, prevede che: "per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 agosto 1927, n. 967".
- Per il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 967/1972 si veda la nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, primo comma, punto A, lettera h, del D.P.R. n. 503/1982:
"Le carni fresche di volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché quelle destinate al commercio o all'industria alimentare nell'ambito del territorio nazionale devono rispondere alle condizioni seguenti:
A) quando si tratta di carcasse o di frattaglie che queste siano state (omissis) trasportate conformemente alle disposizioni del cap XIV dell'allegato 1.
Si riporta l'allegato I - capitolo XIV, punto 49: "Le carni fresche di volatili da cortile devono essere trasportate in veicoli o mezzi concepiti ed attrezzati in modo che la temperatura prevista al cap. XII sia assicurata per tutta la durata del trasporto".
L'allegato I - capitolo XII, punto 46, prescrive che: "Le carni fresche di volatili da cortile, dopo la refrigerazione di cui al n. 28, devono essere mantenute ad una temperatura che non può superare in alcun momento + 4 ›C".
- La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
Il D.P.R. n. 967/1972 reca: "Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina". Si trascrive il testo del relativo art. 11:
"Art. 11. - Il trasporto delle carni dei volatili e dei conigli allevati, nonché della selvaggina, deve essere effettuato in imballaggi o recipienti conformi al disposto dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dei relativi decreti ministeriali.
Il trasporto di carni di volatili e di conigli allevati, nonché della selvaggina, non contenuta in confezioni originali, deve essere effettuato con autoveicoli riconosciuti idonei dal veterinario provinciale della provincia dove trovasi la rimessa automobilistica.
Gli autoveicoli devono essere almeno a furgone, provvisto di porta a completa chiusura e con le pareti, il soffitto ed il pavimento interamente rivestiti di materiale liscio, chiaro, impermeabile, disinfettabile, non ossidabile, privo di soluzioni di continuo e con tutti gli angoli e spigoli interni arrotondati. Il pavimento deve essere dotato di recipiente rimovibile per la raccolta di eventuali liquidi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso che le carni siano trasportate in contenitori aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanità.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano, inoltre, alla selvaggina abbattuta da cacciatori durante la stagione venatoria e da essi trasportata per uso proprio".