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DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 1990, n. 2

Modificazioni delle aliquote delle imposte di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore della legge: 28/1/1990
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Testo in vigore dal:  28-1-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 10 gennaio 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 88.041 a L. 87.167 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.804,10 a L. 8.716,70 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.