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LEGGE 22 dicembre 1989, n. 419

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.

note: Entrata in vigore della legge: 4/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-1-1990 al: 17-11-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice alla legge di bilancio, nonché il trattamento tavola di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:
a) graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;
b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;
c) militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia previsto, con carattere di reciprocità, da accordi internazionali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dela Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 969/1957, reca: "Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Arma e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina".
- Il D.L.C.P.S. n. 1428/1947, reca: "Modificazioni dell'art. 23 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, inerente alla concessione degli assegni mensa al personale militare e civile dell'Aeronautica".
- Il D.P.R. n. 807/1950, reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio".