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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1989, n. 413

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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vigente al 18/09/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia di trattamento economico dei dirigenti dello  Stato  e  delle
categorie ad essi equiparate, nonche' di trasferimenti ed  assunzioni
di personale nelle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1989; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro del tesoro e del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di
concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili  e  militari
dello Stato ed alle categorie di personale  ad  essi  equiparate,  ai
dipendenti che godono  di  trattamenti  commisurati  o  rapportati  a
quelli dei  dirigenti,  nonche'  al  personale  di  magistratura,  si
applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica  17
settembre 1987, n. 494. ((3)) 
  2. Per le categorie di personale di cui al comma  1,  ad  eccezione
del personale di magistratura,  le  misure  degli  stipendi  iniziali
annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino
della dirigenza pubblica, sono incrementate  del  15  per  cento  con
decorrenza 1> marzo  1989.  Il  predetto  incremento  si  applica  ai
professori e ai ricercatori  universitari  e  al  personale  ad  essi
equiparato a decorrere dal 1> gennaio 1990. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo  2,  comma  4,
del  decreto-legge  28  gennaio   1986,   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo  1986,  n.  78,  sono  sostituite
dalle seguenti: "92 per cento". 
  4. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, al personale  di  magistratura,  ai
dirigenti  dello  Stato  e  alle  categorie  di  personale  ad   essi
equiparate e collegate  si  applica  in  materia  di  trattamento  di
missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del
personale di cui  al  comma  4  saranno  stabilite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare,  su  proposta  del
Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto. 
  4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale  a  partire
dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4.bis.
Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati  di  previsione
delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non
possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al
tasso d'inflazione programmato in sede di  Relazione  previsionale  e
programmatica. 
  4-quarter. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da  1  a
8, del decreto del Presidente della Repubblica  23  agosto  1988,  n.
395, in materia di congedo ordinario, si applicano,  con  gli  stessi
criteri e modalita', anche ai  dirigenti  civili  dello  Stato  e  al
personale ad essi collegato ed equiparato. 
  4-quinquies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le disposizioni di cui all'articolo  15,  secondo  e
terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e  all'articolo  10,
comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono  estese  ai
dirigenti civili dello Stato. 
    
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.L. 24 novembre 1990, n.  344,  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 23 gennaio  1991,  n.  21  (in  G.U.  23/01/1991,  n.19)  ha
disposto (con l'art. 5, comma 1) che  "Gli  stipendi  iniziali  annui
lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di
personale ad essi equiparate, nonche' dei dipendenti che  godono  dei
trattamenti  commisurati  o  rapportati  a  quelli   dei   dirigenti,
risultanti  dall'applicazione   dell'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge   27   dicembre   1989,   n.   413,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati
del quindici per cento con decorrenza 1 luglio 1990.! 
    
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AGGIORNAMENTO (2a) 
  Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71,  comma
1) che Ai sensi dell'art. 69, comma 1,  secondo  periodo,  a  seguito
della  stipulazione  dei  contratti  collettivi  per  il  quadriennio
1994-1997, il presente articolo cessa di produrre effetti per ciascun
ambito di riferimento, con le  decorrenze  ivi  previste,  in  quanto
contenenti le disposizioni espressamente  disapplicate  dagli  stessi
contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto  previsto
dallo   stesso   comma   1   dell'articolo   69,   con    riferimento
all'inapplicabilita' delle norme incompatibili  con  quanto  disposto
dalla contrattazione collettiva nazionale. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 23, comma 2)
che "L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27  dicembre  1989,  n.
413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
37, si interpreta nel senso che per effetto del  conglobamento  della
quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro  annui  lordi
nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate  e
della contestuale riduzione della misura dell'indennita'  integrativa
speciale  sono   conseguentemente   modificati   tutti   i   rapporti
percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei  docenti  e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia'
previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge  2  marzo
1987, n. 57, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
1987, n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data  di
entrata in vigore della presente legge."