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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1989, n. 402

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/1/1989
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Testo in vigore dal:  4-1-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
Considerata la necessità di snellire le vigenti procedure in materia di trasporto al nuovo anno finanziario dei titoli di spesa, utilizzando aggiornate tecniche informatiche contabili;
Udito il parere della Corte dei conti espresso a sezioni riunite nell'adunanza del 26 ottobre 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli articoli 443, 444, 445, 446 e 448 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 443. - 1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 276 del presente regolamento.
2. Egualmente gli ordinativi diretti individuali e collettivi emessi nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 36 della legge 18 novembre 1923, n. 2440.
3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ove sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di quota di quelli collettivi non debba effettuarsi il pagamento, gli ordinativi stessi non vengono compresi nella raccolta, ma sono restituiti alle ragionerie competenti che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.".
"Art. 444. - 1. La raccolta di cui al comma 3 dell'art. 443 è inviata con nota di accompagnamento, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo aver effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso.
2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.
3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso elimina dalle scritture informatiche gli ordinativi indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e rinvia la raccolta stessa al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che la restituisce, con nota di accompagnamento, all'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e al controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.
4. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore centrale provvedono ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordinativo esistente presso la tesoreria e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori.".
"Art. 445. - 1. Dal 1› gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i titoli di spesa inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso degli ordinativi collettivi.".
"Art. 446. - 1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, tanto presso i tesorieri quanto presso gli altri agenti pagatori, non debbono essere più pagati ma restituiti entro il giorno 5 del seguente mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del tesoro.
2. Le sezioni di tesoreria provinciale e la Direzione generale suddetta, fatte le occorrenti annotazioni nelle loro scritture, trasmettono i titoli inestinti, descritti in elenco, alla ragioneria competente che ne procura l'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'art. 36 della legge.
3. La Corte dei conti, ricevute le contabilità dei pagamenti e fatte le proprie registrazioni, trasmette i titoli di spesa non interamente estinti alle ragionerie competenti, le quali provvedono alla loro riduzione e li rinviano alla Corte dei conti per gli effetti definitivi a favore dei tesorieri.".
"Art. 448. - 1. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, emessi sia in conto competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, sia in conto residui, possono essere trasportati, interamente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato purché ne sia variata l'imputazione. La richiesta dovrà pervenire alla competente tesoreria entro il 10 gennaio.
2. Dopo tale data, le tesorerie restituiranno alle rispettive amministrazioni, per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento per i quali non è stato richiesto il trasporto.
3. A detti titoli sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 443, comma 3, 444 e 445.
4. Al funzionario delegato dovrà pervenire, da parte della tesoreria, un elenco degli ordini di accreditamento trasportati con gli estremi della nuova imputazione.
5. Gli ordini di accreditamento non più trasportabili, seguono la procedura di riduzione di cui all'art. 330.
6. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.".