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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1989, n. 391

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'amministrazione centrale, dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  28-12-1989 al: 28-2-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il regolamento delle spese in economia delle capitanerie di porto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 764;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1976, n. 664, concernente l'approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della marina mercantile;
Considerata la necessità di modificare i regolamenti anzidetti nelle voci e nei limiti di spesa, con la relativa estensione all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;
Ritenuto opportuno procedere all'unificazione dei regolamenti stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1989;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per le spese in economia dell'amministrazione centrale e degli uffici periferici del Ministero della marina mercantile e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto si applicano le disposizioni seguenti.
2. I lavori, le provviste ed i servizi che possono, a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, essere eseguiti in economia, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:
a) lavori, provviste e servizi di ogni specie per i quali sono stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti e le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;
b) spese relative a corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del dipendente personale militare e civile;
c) provviste, lavori e prestazioni di esclusiva produzione estera per le quali i fornitori non intendano impegnarsi per contratti;
d) provviste e lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonché per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio degli aerei;
e) spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e di conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;
f) lavori di riparazione, adattamento, manutenzione e pulizia dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti, salva la competenza del Ministero dei lavori pubblici per i lavori di straordinaria manutenzione;
g) lavori ordinari di manutenzione, pulizia, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso alle autorità marittime nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
h) locazione per breve tempo di immobili con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con attività istituzionali quando non vi siano disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;
i) partecipazioni a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
l) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; spese per stampa litografica e riproduzione fotografica; acquisto di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
m) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mezzi nautici, di mezzi di trasporto terrestri, di mobili, di oggetti di casermaggio, di utensili, di strumenti, di macchine per scrivere e simili;
n) acquisto di carburante, di lubrificante e di materiale di consumo per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto terrestri e dei mezzi nautici;
o) provviste e lavori occorrenti per le riparazioni, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, per materiale di volo, delle telecomunicazioni ed assistenza di volo militare, dei gruppi elettrogeni nonché spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine automobilistiche, navali ed aeronautiche, degli impianti ed apparecchiature a bordo e a terra, sempre che l'interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;
p) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti e le attrezzature speciali, comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali;
q) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
r) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
s) acquisito di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;
t) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
3. Per le spese di cui alle lettere d), f), g), h), i), m), o), il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000; per quelle di cui alle lettere l), n), p), q), r), s), limitatamente alla voce "cancelleria", t), u), v), nei casi in cui non sia superiore a L.
75.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come modificato, relativamente all'importo di cui al secondo comma, dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
- Il D.P.R. n. 748/1972 concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni 'spese di rappresentanzà e 'spese casualì.
Al capitolo 'spese di rappresentanzà sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per 'spese casualì è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo 'spese di rappresentanzà per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita".