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DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1989, n. 390

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonchè di pensionamento anticipato.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/12/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1991)
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Testo in vigore dal:  24-12-1989 al: 7-2-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento, nonché di ricostituire le posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione
1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1› gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.
2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 845 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.