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LEGGE 30 novembre 1989, n. 386

Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.

note: Entrata in vigore della legge: 19/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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Testo in vigore dal: 19-12-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  69  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte
ipotecarie percette nel suo  territorio,  relative  ai  beni  situati
nello stesso.
   2.  Sono  altresi'  devolute  alla  regione  le seguenti quote del
gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato,  percette
nel territorio regionale:
    a)  i  nove  decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e
sul valore netto globale delle successioni;
    b)  i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella
relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai  sensi
dell'articolo  38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
    c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
    d)  gli  0,5  decimi  dell'imposta  sul  valore aggiunto relativa
all'importazione riscossa nel territorio regionale".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dell'art.  38-  bis  del  D.P.R.  n.  633/1972
          (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
          e' il seguente:
             "Art.  38-bis  (Esecuzione  dei  rimborsi). - I rimborsi
          previsti nell'art. 30, qualora  nel  termine  di  due  anni
          dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non
          sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento  ai
          sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono
          essere eseguiti entro tre mesi  dalla  scadenza  del  detto
          termine.  Se  e'  stato  notificato  avviso  di rettifica o
          accertamento il rimborso deve  essere  eseguito  entro  tre
          mesi   dalla   notificazione   per  la  parte  riconosciuta
          dall'ufficio  ed   entro   tre   mesi   dalla   definizione
          dell'accertamento   per   la  parte  residua.  Sulle  somme
          rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per
          cento   annuo,   con   decorrenza  dal  novantesimo  giorno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione.
             Il  contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso,
          entro  tre  mesi  dalla  richiesta   fatta   in   sede   di
          dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del
          rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione
          in  titoli  di  Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
          borsa,  ovvero  fideiussione  rilasciata  da  un'azienda  o
          istituto  di credito, comprese le casse rurali ed artigiane
          indicate nel primo comma  dell'art.  38,  o  da  un'impresa
          commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria
          offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza
          fideiussoria   rilasciata  da  un  istituto  o  impresa  di
          assicurazione.
             Il  contribuente  puo' ottenere il rimborso in relazione
          al  periodo  inferiore  all'anno  prestando   le   garanzie
          indicate dal comma precedente:
              1)  quando  esercita  esclusivamente  o prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette   all'imposta  con  aliquote  inferiori  a  quelle
          dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
              2)  quando  ha  effettuato operazioni non imponibili di
          cui agli articoli 8, 8- bis e 9 ed operazioni esenti di cui
          ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore
          al 50 per cento  dell'ammontare  complessivo  di  tutte  le
          operazioni effettuate.
             Ai  rimborsi  previsti  dai commi precedenti provvede il
          competente ufficio utilizzando i fondi  della  riscossione,
          eventualmente  aumentati  delle  somme  riscosse  da  altri
          uffici dell'imposta sul  valore  aggiunto.  Ai  fini  della
          formazione  della  giacenza  occorrente per l'effettuazione
          dei rimborsi e' autorizzata  dilazione  per  il  versamento
          all'erario  dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni
          caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
             Con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la richiesta dei  rimborsi  relativi  a  periodi  inferiori
          all'anno  e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
          le modalita' ed i termini relativi alla  dilazione  per  il
          versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita' relative alla presentazione dei fondi tra i  vari
          uffici.
             Se  successivamente  al rimborso viene notificato avviso
          di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
          giorni,  deve  versare  all'ufficio  le  somme  che in base
          all'avviso  stesso  risultano   indebitamente   rimborsate,
          insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
          del rimborso, a meno che non presti  la  garanzia  prevista
          nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
          definitivo".