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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 383

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonchè per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1991)
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  • ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI
    E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
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  • DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI
    COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO, NONCHÈ PER LA DISCIPLINA
    DI TALUNI BENI RELATIVI ALL'IMPRESA E PER IL DIFFERIMENTO DI
    TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA.
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Testo in vigore dal:  27-11-1989 al: 26-1-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.