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LEGGE 21 novembre 1989, n. 379

Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 10/12/1989
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  10-12-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato e alle istituzioni culturali italiane all'estero, ivi compresi gli istituti di cultura e le scuole, l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del Paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo di lire 3.000 milioni.