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LEGGE 30 ottobre 1989, n. 356

Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma.

note: Entrata in vigore della legge: 22/11/1989
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Testo in vigore dal:  22-11-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dell'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1138, è elevato di lire 10.000 milioni annui.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge n. 1138/1950 reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma da lire 26 milioni a lire 76 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51".