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LEGGE 20 ottobre 1989, n. 344

Ripianamento del deficit della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-10-1989 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di portare a termine gli impegni organizzativi e finanziari assunti per la realizzazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, organizzata dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è autorizzato il finanziamento integrativo della medesima di lire 1.330 milioni.
2. Al suddetto onere si provvede mediante la riassegnazione al bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro delle disponibilità finanziarie risultanti al 31 dicembre 1988 sull'assegnazione statale al Consiglio stesso per il medesimo anno e versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1989.
3. Le somme destinate a tale scopo sono gestite con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1987, n. 540.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 8 della predetta legge n. 540 del 1987, le funzioni di vice-segretario generale della Conferenza possono essere conferite anche ai funzionari del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di grado non inferiore a primo dirigente.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 540/1987 (Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione) prevede che: "La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge".
- Il comma 4 dell'art. 8 della sopracitata legge n. 540/1987 prevede che: "Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione".