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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 settembre 1989, n. 339

Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  25-10-1989

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, che ha disposto che, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, vengano definite le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste in esecuzione dei principi stabiliti dall'allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947;
Viste le disposizioni contenute nell'allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, nonché nei decreti n. 29 in data 19 gennaio 1955 e n. 53 in data 21 dicembre 1959 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modifiche, riguardante la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;
Vista la legge 1› dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito, nonché di adeguamento nella misura dei canoni demaniali;
Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822, concernente la disciplina delle provvidenze a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste;
Considerata la necessità, in relazione ai principi del sopramenzionato allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, di eliminare, nel porto franco di Trieste, la discriminazione attualmente esistente per l'applicazione della tassa di ancoraggio alle navi estere non equiparate in virtù della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nonché della tassa erariale e tassa portuale a seguito dell'accordo stipulato con l'Austria in data 4 ottobre 1985, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110;
Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 5203998 del 28 luglio 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Nell'ambito della circoscrizione del porto di Trieste, come definita dall'art. 2 della legge 9 luglio 1967, n. 589, le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente alle attività svolte ed alle operazioni compiute nel porto franco, formato dall'insieme dei comprensori dei punti franchi istituiti o che saranno istituiti secondo norme di legge.
2. Si applicano nel porto franco, per quanto non disposto dal presente regolamento, le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e degli articoli da 6 a 10 della legge 4 agosto 1971, n. 822.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 69/1988 è il seguente: "2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato".
- L'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con D.L.C P.S. n. 1430/1947 (in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 24 dicembre 1947), ratificato con legge n. 3054/1952 (in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953), reca: "Strumento relativo al porto franco di Trieste".
- Il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 29 del 19 gennaio 1955 (in Bollettino ufficiale n. 3 del 21 gennaio 1955) reca: "Disposizioni concernenti i punti franchi di Trieste".
- Il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 21 dicembre 1959 (in suppl. ord. del 24 dicembre 1959 al Bollettino ufficiale n. 36 del 21 dicembre 1959) reca: "Istituzione di un punto franco nel comprensorio del porto industriale di Trieste".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 589/1967 è il seguente:
"Art. 2 (Circoscrizione). - La circoscrizione dell'Ente comprende l'intero ambito portuale di Trieste che va da Punta Ronco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio marittimo e gli specchi acquei antistanti il comprensorio dell'Ente Porto Industriale".
- Il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 822/1971 è il seguente:
"Art. 6. - Le navi che compiono nel porto di Trieste, operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
La tassa è dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo art. 7.
Art. 7. - Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio.
Essa parimenti è pagata una sola volta dai rimorchiatori unitamente alla tassa si ancoraggio ed è liquidata con il criterio indicato nell'art. 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
Art. 8. - La tassa supplementare di ancoraggio non è dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco da passeggeri né per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando siano esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.
Art. 9. - L'ammontare della tassa di cui al precedente art. 6 è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste con delibera soggetta all'approvazione del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589.
Art. 10. - Il provento della tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste è devoluto al locale Ente autonomo del porto. Esso è accertato dall'autorità marittima, riscosso a cura dell'amministrazione della dogana e corrisposto all'Ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario".