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DECRETO-LEGGE 14 giugno 1989, n. 230

Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/06/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1989, n. 282 (in G.U. 08/08/1989, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1996)
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Testo in vigore dal:  30-8-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'amministrazione ed alla destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-quinquies è inserito il seguente:
"Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.
((Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416- bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale))
. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.
3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.
4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".