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DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 200

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/05/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1991)
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  • ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI
    E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
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  • DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI
    COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO
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Testo in vigore dal:  30-5-1989 al: 29-7-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.