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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 7 marzo 1988, n. 577

Riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/6/1989
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  9-6-1989

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI

STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e, in particolare, il comma 4, che autorizza il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a costituire con proprio decreto, per far fronte a tutte le esigenze indicate dallo stesso art. 9, uno speciale ufficio, determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e l'individuazione degli oneri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1982, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 21 maggio 1982, successivamente reiterato in data 24 agosto 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982) e confermato in data 15 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 settembre 1982);
Visto il decreto del Ministro del tesoro 14 luglio 1982, n. 141211, registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 1982, registro n. 20 Presidenza, foglio n. 374, con il quale è stato istituito nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il cap. 3354, recante "Spese per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", con lo stanziamento di lire 1.500 milioni;
Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, relativo alla costituzione e all'organizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;
Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 20 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1983, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983, recante modificazioni e integrazioni al citato decreto ministeriale 2 settembre 1982 relativo al predetto Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate;
Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 giugno 1984, relativo all'organizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate;
Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 22 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1985, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 40, relativo alla dotazione organica dell'Ufficio in questione;
Visti i decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 1› marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 360 e 6 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1985, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 1, recanti modificazioni alla predetta dotazione organica;
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 1› marzo 1986, n. 64, per effetto del quale il personale utilizzato con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale innanzi indicato, a domanda è stato ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento nonché a prove selettive ai fini del suo inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario;
Considerata l'opportunità di procedere all'aggiornamento dell'organizzazione dell'Ufficio e alla razionalizzazione del sotteso quadro normativo ai fini di una più idonea operatività delle strutture dell'Ufficio stesso;

Ritenuto

di dover provvedere a tal fine mediante un apposito decreto che riconsideri i vari aspetti della organizzazione dell'Ufficio ritenuti non più adeguati alle attuali esigenze della ricostruzione delle zone terremotate; Decreta:

Art. 1

Organizzazione

L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate si articola nel comitato di coordinamento, nel servizio opere sul territorio, nel servizio programmazione e nel servizio affari generali.
All'Ufficio è preposto un direttore. La funzione vicaria della direzione dello stesso Ufficio è assicurata da un vice direttore.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 57/1982 (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) è il seguente: "Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati".
- Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente: "Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1:
Si riporta il dispositivo del D.M. 11 aprile 1988 con cui è stato disciplinato l'Ufficio speciale:
"Alla direzione dell'Ufficio per la ricostruzione delle zone terremotate, è preposto il cons. Mario D'Antino.
Le funzioni vicarie di direzione dell'Ufficio sono svolte dall'ingegnere Carmine Daniele.
Il servizio opere sul territorio nell'attuale composizione e nell'articolazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 7 marzo 1988, continua ad essere espletato dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Al servizio programmazione, quale previsto dall'art. 4 del citato decreto, è preposto il dott. Giulio Rispoli.
Al servizio affari generali, quale previsto dall'art. 5 del ripetuto decreto, è preposto l'ing. Alfonso Perri".