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LEGGE 16 maggio 1989, n. 184

Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali.

note: Entrata in vigore della legge: 9/6/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1998)
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Testo in vigore dal:  9-6-1989 al: 10-8-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) de 20 luglio 1979, è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore stesso. Le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il Piano spaziale nazionale in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potrà avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente partecipazione pubblica.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato nell'ammontare complessivo di lire 600 miliardi, comprensivo della somma di lire 35 miliardi di cui all'articolo 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, nonché della somma di lire 65 miliardi, già assegnata, allo scopo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1› marzo 1986, n. 64.
4. Al maggior onere di lire 500 miliardi, da ripartire nel quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli anni medesimi di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo della lettera m) dell'art. 1 della legge n. 110/1985 (Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione - FIO, nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984) è il seguente:
"Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del 'Fondo investimenti e occupazioné relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue: (Omissis)
m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna".
- La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".