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LEGGE 3 maggio 1989, n. 169

Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2018)
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Testo in vigore dal:  10-7-1989 al: 10-8-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Caratteristiche del latte alimentare
1. Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, per il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato.
2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi.
3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare trattato termicamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione, alle prescrizioni sanitarie e alle condizioni di produzione zootecnica fissate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
4. Con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.
5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri generali di cui al precedente comma 4, nonché in relazione all'evoluzione della produzione e dei consumi, i criteri per il pagamento differenziato secondo qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.
6. È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971.
7. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni sanitarie e le modalità di vendita del latte crudo da immettere al consumo ai sensi del precedente comma 6.
8. Speciali norme sono emanate dall'autorità sanitaria competente per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati dal precedente comma 6.